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All'onere annuo di lire 1.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 1021 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-12;1017~art2 · fonte del testo