Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
Testo vigente dal 21 febbraio 1980
