Art. 6 — Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni
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A decorrere dal 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, per effetto della soppressione del Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, il contributo stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 977, nel 19,20 per cento delle retribuzioni imponibili e' destinato totalmente al Fondo di previdenza di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311. A decorrere dal 1 luglio 1971, il contributo dovute al Fondo di previdenza e' elevato al 24 per cento delle retribuzioni imponibili. Tale contributo e' posto, per il 17,75 per cento, a carico delle aziende e, per il 6,25 per cento, a carico degli agenti. Per il quinquennio 1972-1976, la misura dell'aliquota contributiva puo' essere modificata annualmente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'interno e per il tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo. Le eventuali variazioni dell'aliquota sono ripartite, fra le aziende e gli agenti, rispettivamente, in ragione di due terzi e di un terzo. Finche' non e' stabilita la nuova misura percentuale del contributo, si applica, nei confronti delle aziende e dei loro dipendenti nonche' ad ogni altro effetto previdenziale, la misura del contributo vigente nell'anno precedente.
Testo in vigore dal 6 novembre 1971 al 12 maggio 1981
