Il contributo complessivo dovuto al Fondo e' versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed e' commisurato sui seguenti elementi retributivi:

  • a)retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di contingenza;
  • b)assegni ad personam, quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile di cui alla lettera a), precedentemente goduta, e quella tabellare, successivamente stabilita da disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;
  • c)mensilita' o quote di esse, eccedenti la dodicesima e previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali;
  • d)elementi accessori spettanti con continuita' e stabiliti in misura fissa, ancorche' in percentuale della retribuzione, per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o aziendali, ivi compresi quelli erogati sulle mensilita' di cui al precedente punto c). Il valore in denaro dell'alloggio gratuito fruito in natura e' calcolato in ragione di un decimo della retribuzione di cui alla lettera a) per dodici mensilita'. L'indennita' sostitutiva dell'alloggio gratuito e' calcolata nella misura effettivamente, corrisposta nei limiti del decimo della retribuzione di tabella;
  • e)compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;
  • f)qualsiasi altro emolumento che costituisca corrispettivo dell'opera prestata, fatta eccezione per:
  • 1)i compensi per lavoro straordinario prestato in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili;
  • 2)i compensi per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festivita', per ferie e riposi non goduti;
  • 3)l'indennita' di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (50 per cento);
  • 4)l'indennita' di caropane, per la parte non conglobata nella retribuzione di tabella;
  • 5)l'indennita' di concorso pasti, per la parte eccedente l'ammontare dell'indennita' sostitutiva di mensa;
  • 6)gli assegni ad personam, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera b) del presente articolo;
  • 7)le indennita' ed i premi di anzianita' e di buonuscita;
  • 8)le somme corrisposte a titolo di prestazioni a carico di gestioni previdenziali o mutualistiche, salve quanto disposto al successivo articolo 7;
  • 9)le somme corrisposte per rimborso spese sostenute dal lavoratore per la esecuzione o in occasione di lavoro;
  • 10)le somme corrisposte per gratificazioni o elargizioni concesse una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori, e all'andamento aziendale. Agli effetti del presente articolo, per lavoro straordinario s'intende quello effettuato in eccedenza alla durata normale del lavoro prevista dai vigenti contratti collettivi.

Testo vigente dal 6 novembre 1971

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 445/1988

    Questione infondata
    14 aprile 1988

    Nel trattamento previdenziale degli addetti ai pubblici servizi è legittima l'esclusione dalla base pensionabile del lavoro straordinario, inteso,ai sensi della L. n. 889 del 1971 (artt. 4 e 17) quale attività prestata in eccedenza alla durata normale del lavoro previsto dai vigenti contratti collettivi. Tale modifica alla disciplina pensionistica non è irrazionale e deve ritenersi giustificata dalla validità e indilazionabilità degli obiettivi perseguiti dalla legge (esigenza di praticità e sollecitudine nella liquidazione della pensione, di perequazione tra lavoratori di pari qualifica, di sicurezza in tema di trasporti). La normativa non determina disparità di trattamento tra lavoratori che prestino lavoro straordinario di turno in base a contratti collettivi aziendali e lavoratori che lo prestino in via di fatto, in quanto la disparità deriva dal concreto esplicarsi delle relazioni tra aziende e lavoratori, ne' riduce l'adeguatezza della pensione e la sua proporzionalità rispetto alla qualità del lavoro prestato (artt. 36 e 38 Cost.), poiché il livello della pensione non deve necessariamente "poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto della cessazione del servizio". Ne', infine, la disciplina predetta può considerarsi attinente all'istituto della proprietà (art. 42 Cost.) e alla materia tributaria (art. 53 Cost.), non comportando ablazione di beni e non avendo la contribuzione previdenziale natura di imposizione tributaria. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1981, n. 889, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost.). - cfr. S.nn. 349/1985, 26/1980, 173/1986; O.n. 44/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art5 · fonte su Normattiva