Art. 8 — Responsabilità solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione o di fusione di aziende
In caso di cessione o di fusione di aziende o di linee e comunque di subingresso convenzionale nell'esercizio del pubblico servizio di trasporto, il nuovo esercente e' solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonche' delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.
Testo vigente dal 6 novembre 1971
