Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

Art. 8 — Responsabilità solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione o di fusione di aziende

In caso di cessione o di fusione di aziende o di linee e comunque di subingresso convenzionale nell'esercizio del pubblico servizio di trasporto, il nuovo esercente e' solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonche' delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.

Testo vigente dal 6 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art8 · fonte su Normattiva