Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Art. 13 — Retribuzione soggetta a contributo. 1. La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita dai seguenti elementi: a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennità di contingenza; b) indennità di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro; c) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive; d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo; e) indennità accessorie e speciali, nonché qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di: 1) indennità sostitutiva del periodo di preavviso; 2) indennità per ferie e riposi non goduti; 3) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 4) indennità di alloggio e indennità di rappresentanza; 5) maggiorazione del servizio all'estero e indennità integrativa di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 6) indennità di trasporto connessa ad attività di volo o addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 aprile 1997, n. 164.
Abrogato dal 1 luglio 1997
