Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Art. 18 — Responsabilità solidale per il versamento dei contributi

In caso di fusione o cessazione di imprese, di aziende e, comunque, di subingresso convenzionale nella gestione dell'azienda, il nuovo esercente e' solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonche' delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art18 · fonte su Normattiva