Art. 18 — Responsabilità solidale per il versamento dei contributi
In caso di fusione o cessazione di imprese, di aziende e, comunque, di subingresso convenzionale nella gestione dell'azienda, il nuovo esercente e' solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonche' delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.
Testo vigente dal 27 luglio 1965
