Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1981 al 2 novembre 1990. Leggi il testo vigente →

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1981 al 2 novembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-01-03;6~art11 · fonte su Normattiva