Presso la Cassa sono istituiti due fondi:

  • a)il fondo per la previdenza;
  • b)il fondo per l'assistenza. L'importo complessivo annuo delle entrate della Cassa, dopo il prelievo delle somme occorrenti per le spese di gestione della Cassa, e' cosi' ripartito:
  • a)il 5 per mille dell'importo residuo e' assegnato al fondo per l'assistenza;
  • b)la parte rimanente e' assegnata al fondo per la previdenza. Dal fondo per la previdenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi prevista dall'articolo 23. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione del trattamento di assistenza di cui all'articolo 10 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410. L'ammontare complessivo dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti accantonato al bilancio, e' trasferito nella misura dell'uno per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414~art26 · fonte su Normattiva