Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
Art. 26 — Fondo per la previdenza e fondo per l'assistenza
Presso la Cassa sono istituiti due fondi:
- a)il fondo per la previdenza;
- b)il fondo per l'assistenza. L'importo complessivo annuo delle entrate della Cassa, dopo il prelievo delle somme occorrenti per le spese di gestione della Cassa, e' cosi' ripartito:
- a)il 5 per mille dell'importo residuo e' assegnato al fondo per l'assistenza;
- b)la parte rimanente e' assegnata al fondo per la previdenza. Dal fondo per la previdenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi prevista dall'articolo 23. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione del trattamento di assistenza di cui all'articolo 10 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410. L'ammontare complessivo dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti accantonato al bilancio, e' trasferito nella misura dell'uno per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
