Il contributo di cui all'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, ed all'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985. Il contributo e' dovuto soltanto in relazione agli elaborati redatti e sottoscritti da ingegneri ed architetti.

Testo vigente dal 14 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;6~art13 · fonte su Normattiva