Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti
Art. 13 — Soppressione di contributi
Il contributo di cui all'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, ed all'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985. Il contributo e' dovuto soltanto in relazione agli elaborati redatti e sottoscritti da ingegneri ed architetti.
Testo vigente dal 14 gennaio 1981
