Art. 14 — Soppressione dei contributi
Con la stessa decorrenza indicata al comma 1 dell'articolo 11, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere b) e c), della legge 3 febbraio 1963, n. 100. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione all'andamento finanziario della Cassa, e comunque entro il 31 dicembre 1994. Sempreche' non sia intervenuta una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione gravera' sulla quota di essi che spetta alla Cassa. L'aggio riconosciuto ai rivenditori di valori bollati e alle loro federazioni sotto forma di scarto sul prezzo facciale delle marche, di cui alla citata legge 12 marzo 1968, n. 410, non ha carattere di provvigione.
Testo vigente dal 10 febbraio 1986
