Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

Art. 15 — Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

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Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica. La variazione degli importi delle pensioni e' disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale. Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quarto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire piu' vicine per il terzo.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1981 al 2 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;6~art15 · fonte su Normattiva