Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 25, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge. La rivalutazione ai sensi dell'articolo 14 e' applicata anche ai trattamenti previdenziali di cui al penultimo e all'ultimo comma del precedente articolo 25. Gli adeguamenti di cui all'articolo 15, secondo comma, sono disposti per la prima volta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le entita' dei redditi di cui agli articoli 2, quarto comma, 4, secondo comma, e 9, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. Per la prima applicazione dell'articolo 15, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 14 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;6~art26 · fonte su Normattiva