Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonche' disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale.
- Art. 1 — Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri
- Art. 2 — Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale tecnico-scientifico e di ricerca
- Art. 3 — Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
- Art. 4 — Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri
- Art. 5 — Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312
- Art. 6 — Corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, nonché sanatoria dei decreti-legge non convertiti
- Art. 7 — Copertura finanziaria
- Art. 8 — Entrata in vigore