Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato

Art. 6 — Corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, nonché sanatoria dei decreti-legge non convertiti

Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi della presente legge, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1987, n. 537, e 26 febbraio 1988, n. 46.

Testo vigente dal 11 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-07;254~art6 · fonte su Normattiva