Art. 6 — Corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, nonché sanatoria dei decreti-legge non convertiti
Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi della presente legge, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1987, n. 537, e 26 febbraio 1988, n. 46.
Testo vigente dal 11 luglio 1988
