Norme in materia di promozione dell'occupazione.
- Art. 1 — Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
- Art. 2 — Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
- Art. 3 — Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
- Art. 4 — Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo
- Art. 5 — (Interventi specifici per i lavoratori temporanei)
- Art. 6 — Obblighi dell'impresa utilizzatrice
- Art. 7 — Diritti sindacali
- Art. 8 — Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità
- Art. 9 — Norme previdenziali
- Art. 10 — Norme sanzionatorie
- Art. 11 — Disposizioni varie
- Art. 12 — Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato
- Art. 13 — Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale
- Art. 14 — Occupazione nel settore della ricerca
- Art. 15 — Contratto di formazione e lavoro
- Art. 16 — Apprendistato
- Art. 17 — Riordino della formazione professionale
- Art. 18 — Tirocini formativi e di orientamento
- Art. 19 — Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano
- Art. 20 — Disposizioni in materia di lavori socialmente utili
- Art. 21 — Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 510 del 1996 e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995
- Art. 22 — Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili
- Art. 23 — Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo
- Art. 24 — Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro
- Art. 25 — Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro
- Art. 26 — Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno
- Art. 26-bis — (Disposizioni fiscali)
- Art. 27 — Copertura finanziaria