Il Ministro della sanita', di propria iniziativa o su richiesta degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, puo' disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi. A tal fine, il Ministro della sanita', sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanita', invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui e' stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanita', agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Testo vigente dal 29 febbraio 1992
