E' necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicita' concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.

Testo vigente dal 29 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;175~art6 · fonte su Normattiva