I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda, adottati con determinazione del direttore generale dell'Azienda medesima, sono sottoposti al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonche' alla procedura prevista dall'articolo 166, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sono trasmessi per il pagamento alle direzioni provinciali del Tesoro. I provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione dei servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, del personale dell'Azienda, sono sottoposti al controllo della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonche' al controllo della Corte dei conti, secondo le norme previste in materia dal testo unico di cui all'articolo 1, comma 1. I provvedimenti del direttore generale dell'Azienda relativi ai trattamenti di pensione privilegiata sono adottati, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, con la procedura stabilita dal testo unico di cui all'articolo 1, comma 1.

Testo vigente dal 24 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;248~art2 · fonte su Normattiva