Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti

Art. 18-bis — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

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Le societa' sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 devono procedere, ((ai soli fini civilistici)), all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo.

Testo in vigore dal 12 maggio 2005 al 23 agosto 2005

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urn:nir:stato:legge:1981-03-23;91~art18bis · fonte su Normattiva