Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti

Art. 18-bis — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

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Le societa' sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. 2. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo

Testo in vigore dal 23 febbraio 2003 al 12 maggio 2005

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urn:nir:stato:legge:1981-03-23;91~art18bis · fonte su Normattiva