Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
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Il contratto di cui all'articolo precedente puo' contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. E' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa' sportiva ad un'altra, purche' vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle federazioni sportive nazionali.
Testo in vigore dal 27 marzo 1981 al 1 luglio 2022
