Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti

Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

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Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della societa' od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attivita' dilettantistica o giovanile. Alla societa' od alla associazione sportiva che, in virtu' di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto puo' essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalita' stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'eta' degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovra' essere reinvestito, dalle societa' od associazioni che svolgono attivita' dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.

Testo in vigore dal 21 settembre 1996 al 1 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:1981-03-23;91~art6 · fonte su Normattiva