Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
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Le societa' sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attivita' sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'eta' ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.
Testo in vigore dal 27 marzo 1981 al 1 gennaio 2004
