Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti

Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

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Le societa' sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attivita' sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'eta' ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate. ((Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle societa' che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:1981-03-23;91~art8 · fonte su Normattiva