Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 19 giugno 2014
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 19 giugno 2014
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È inammissibile l'intervento spiegato dall'Avvocatura per i diritti LGBTI nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui prevedono l'automatico scioglimento del matrimonio quale effetto della sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei due coniugi. Tale associazione non è parte del giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. - Per l'affermazione che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, v. le citate sentenze nn. 237/2013, 82/2013, 272/2012, 349/2007, 279/2006 e 291/2001.
Art. 2 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso · Art. 4 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;164~art2 · fonte su Normattiva