La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore".

Testo vigente dal 19 giugno 2014

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 170/2014

    Ha colpito questo articolo
    11 giugno 2014

    È inammissibile l'intervento spiegato dall'Avvocatura per i diritti LGBTI nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui prevedono l'automatico scioglimento del matrimonio quale effetto della sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei due coniugi. Tale associazione non è parte del giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. - Per l'affermazione che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, v. le citate sentenze nn. 237/2013, 82/2013, 272/2012, 349/2007, 279/2006 e 291/2001.

    Art. 2 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso · Art. 4 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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