Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 161/1985

    Questione infondata
    24 maggio 1985

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge sopravvenuta qualora non risulti che nel giudizio di merito se ne possa o se ne debba fare applicazione, stante la mancanza dei presupposti di diritto per la sua applicabilità al caso di specie. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 14 aprile 1982, n. 164 - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost. - in quanto, nel giudizio "a quo" è dedotta la domanda, proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della detta legge, da un soggetto transessuale al fine di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso, mentre il rilascio dell'attestazione di cui alla disposizione impugnata presuppone invece già avvenuta la rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso ed il conseguente adempimento, da parte dell'ufficiale di stato civile competente, dell'ordine di effettuare la rettificazione medesima).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;164~art5 · fonte su Normattiva