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I canoni in danaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati a sedici volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore alla entrata in vigore della presente legge. La misura dell'aumento e' ad otto volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico.

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-01;701~art1 · fonte del testo