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Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati conclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con atto formale fra le parti, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone in conformita' dell'art. 1. Qualora il canone enfiteutico consista in prodotti naturali, la somma da capitalizzare ai fini dell'affrancazione si determina nella media dei valori di tali prodotti durante il decennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-01;701~art3 · fonte del testo