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Le indennita' per la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridotte, nelle zone di cui al precedente articolo, con gli stessi criteri e modalita' ivi indicati. Si applicano altresi', per le dette concessioni, le disposizioni del 2° e 3° comma del successivo articolo 4.

Testo in vigore dal 7 aprile 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;181~art2 · fonte del testo