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Per i fondi rustici ricadenti nelle zone di cui allo articolo 1, e' sospesa, fino al 31 dicembre 1961, l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto o rilascio, nonche' delle sentenze di condanna per violazione degli obblighi contrattuali concernenti il pagamento del canone di affitto.
Testo in vigore dal 7 aprile 1961 al 22 dicembre 2008
