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Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente legge sono di competenza della Sezione specializzata di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modificazioni ed integrazioni. La Sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilita' di pagare il canone dovuto, ancorche' ridotto, puo' disporre il differimento del pagamento del canone stesso, in non piu' di sei rate semestrali quando l'ammontare del canone, dopo la riduzione, non superi le lire 300 mila annue. L'affittuario puo' ripetere dal locatore, entro un anno dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone eventualmente corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo 1.

Testo in vigore dal 7 aprile 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;181~art4 · fonte del testo