Art. 10 — Perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti
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Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, commi 9, 10, 11 e 12, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.
Testo in vigore dal 9 luglio 2012 al 28 dicembre 2013
