Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici

Art. 4 — Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni

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Nella richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica, di cui all'articolo 3, i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, che i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1, i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante sono attribuiti in quote eguali a tutti i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

Testo in vigore dal 9 luglio 2012 al 28 dicembre 2013

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2012-07-06;96~art4 · fonte su Normattiva