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All'emissione dei vaglia cambiari di cui agli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria di cui al precedente articolo provvede entro sei mesi dalla data da cui gli ordinativi sono estinguibili. Gli ordinativi emessi e per i quali non sia possibile l'estinzione totale entro la chiusura dell'esercizio finanziario devono essere trasportati al nuovo esercizio per l'intero importo, rimanendone esclusa l'estinzione parziale. I vaglia cambiari restituiti alla predetta sezione di tesoreria provinciale a causa di mancato recapito o per qualsiasi altra ragione vengono estinti dalla sezione medesima e il relativo controvalore viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia vengono disciplinati i rapporti relativi all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia cambiari emessi ai sensi della presente legge.

Testo in vigore dal 3 giugno 1977 al 1 gennaio 1980

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urn:nir:stato:legge:1977-05-31;247~art5 · fonte su Normattiva