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Le spese per i rimborsi e quelle per la corresponsione degli interessi effettuate a norma degli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, fanno carico rispettivamente ai capitoli 4769 e 4752 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Fino a quando non saranno determinate le norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della regione Sicilia a termini dell'articolo 12, punto 4), della legge 9 ottobre 1971, n. 825, i rimborsi, con i relativi interessi, da eseguire dalla predetta regione, a fronte dei tributi affluiti direttamente alle casse regionali, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, sono effettuati a cura dello Stato; il loro ammontare, posto a carico della regione medesima, e' trattenuto annualmente dallo Stato in sede di erogazione alla regione Sicilia del contributo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto regionale.
Testo in vigore dal 3 giugno 1977 al 1 gennaio 1994
