Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' aggiunto il seguente: "Art. 44-bis - (Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata). - Per i rimborsi effettuati con le modalita' di cui all'articolo 42-bis, l'interesse e' dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, includendo nel computo anche il semestre in cui tale ordinativo e' emesso. Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'articolo 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi e' fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta. Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi e' emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario. La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi e' redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'articolo 42-bis, terzo comma. Gli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta e quelli corrispondenti per il pagamento degli interessi sono estinguibili a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui gli ordinativi stessi sono stati emessi".

Testo vigente dal 3 giugno 1977

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 397/1997

    Questione inammissibile
    11 dicembre 1997

    È manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), introdotto dall'art. 3, l. 31 maggio 1977, n. 247 (Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e modificato dall'art. 11 d.l. 30 dicembre 1979, n. 660 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito nella l. 29 febbraio 1980, n. 31, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 44-bis Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 93/1989

    Questione infondata
    3 marzo 1989

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis (introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, i…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 3 Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 44-bis Riscossione imposte sul reddito

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-05-31;247~art3 · fonte su Normattiva