A partire dall'annata agraria successiva alla pubblicazione della, presente legge, l'affittuario dei fondi rustici, salvo norme, clausole o consuetudini a lui piu' favorevoli, ha diritto ad una quota non inferiore al 50 per cento del valore dell'incremento delle colture legnose destinate ad utilizzazione industriale di piante di alto fusto, a rapido sviluppo, esistenti sul fondo, escluse le piante da frutto. Il suddetto valore viene liquidato alla cessazione del contratto o al momento della utilizzazione delle piante, quando a questa si proceda durante il corso dell'affitto. Per i contratti in corso, resta fermo il canone d'affitto vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 2 maggio 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-04-02;171~art1 · fonte del testo