I criteri relativi alla determinazione del canone nello affitto di fondi rustici, ai sensi della presente legge, entreranno in applicazione a decorrere dall'inizio della annata agraria 1970-71. I termini relativi al primo quadriennio saranno stabiliti, occorrendo, anche in deroga all'articolo 3, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza ed in ogni caso, alla fine dell'annata agraria 1970-71 si applicano le norme di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 3.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Testo vigente dal 9 marzo 1972
