Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

Art. 5 — Dichiarazione degli interessati

Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attivita' patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attivita' patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilita' riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialita' e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalita' di cui agli articoli 6 e 7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

Testo vigente dal 18 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-20;215~art5 · fonte su Normattiva