Art. 8 — Obblighi di comunicazione
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presentano al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attivita' di controllo e vigilanza di cui alla presente legge. Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorita' competente nel termine fissato dalla stessa Autorita', comunque non inferiore a trenta giorni. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze, verificate le irregolarita', ne danno comunicazione documentata all'autorita' giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Testo vigente dal 18 agosto 2004
