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I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia e' istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi magnetici. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalita', il certificato di proprieta' attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto dall'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici e' condizione per l'espletamento delle formalita' richieste successivamente alla sua emissione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dalla procura della Repubblica territorialmente competente. Le richieste di formalita' presentate senza l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevibili. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico continuano ad essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.
Testo in vigore dal 16 luglio 1990 al 3 dicembre 2005
