In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione, sono esonerate dall'obbligo della registrazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalita'. Le formalita' di cui al comma precedente sono assoggettate all'imposta erariale di trascrizione nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge, da corrispondersi al momento della richiesta, per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico. All'imposta prevista dal comma precedente, che assorbe quella di successione, sono soggette anche le formalita' eseguite in base a scritture private, con sottoscrizione autenticata, relative ad acquisti di veicoli per causa di morte. Le formalita' di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non e' stata assolta l'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge.

Testo vigente dal 31 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-23;952~art1 · fonte su Normattiva