Il trattamento speciale di disoccupazione e' cumulabile con la pensione anticipata erogata dalla Cassa di compensazione svizzera in relazione a periodi di lavoro svolto in territorio elvetico; in tali casi l'importo complessivo erogabile mensilmente al lavoratore frontaliero non puo' comunque superare l'ammontare del trattamento speciale di disoccupazione. L'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione non e' cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti maturati in Italia; al lavoratore frontaliero e' data facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale mantengono il diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, come modificata dalla presente legge, nei limiti previsti dell'articolo 7-bis del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Testo vigente dal 10 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-05;147~art9 · fonte su Normattiva