Le somme rimborsate dalla Svizzera relative al periodo compreso fra il 1 aprile 1977 e il 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, sono:

  • a)accantonate, nella misura del 50 per cento della loro consistenza, a riserva destinata a garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
  • b)destinate, per la parte eccedente, in quote annue non superiori al 10 per cento del fondo esistente al 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, alla erogazione delle prestazioni. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative ai periodi successivi al 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo alla erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Testo vigente dal 10 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-05;147~art8 · fonte su Normattiva