Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso, a seguito di accordi internazionali, ai fini di una necessaria bonifica per la pacifica navigazione nelle acque sopracitate, sono estesi, indipendentemente dalla durata dell'intervento: il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa e' fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero; il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301.
Testo vigente dal 14 dicembre 1985
