Il trattamento che le due Parti Contraenti si concedono reciprocamente in base al presente Accordo non deve essere esteso:

  • a)sia all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra Parte Contraente, che alla navigazione interna ed a quella nel Canale di Suez;
  • b)alla pesca;
  • c)all'uso dei servizi marittimi dei porti, spiagge, rade, inclusi il pilotaggio, rimorchio, salvataggio e assistenza marittima;
  • d)ai privilegi accordati alle associazioni sportive;
  • e)agli incentivi all'industria delle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione marittima regolati da leggi speciali;
  • f)all'emigrazione ed al trasporto di emigranti;
  • g)ai porti non destinati all'uso da parte di navi straniere o a quei porti, zone o sezioni di porti destinati esclusivamente o preminentemente ad essere utilizzati dalle navi da guerra nel caso in cui siano applicate speciali misure restrittive a tali porti, zone o sezioni di porti. Tali misure devono essere notificate per tempo all'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 18 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008~art14 · fonte su Normattiva