Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universita' delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attivita' culturali e formative a sostegno delle finalita' della presente legge.
Testo vigente dal 20 dicembre 1999
