Riforma degli ordinamenti didattici universitari

Art. 8 — Collaborazioni esterne

Per la realizzazione dei corsi di studio nonche' delle attivita' culturali e formative di cui all'articolo 6, le universita' possono avvalersi, secondo modalita' definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facolta' di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni. Le universita' possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attivita' culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicita' dei corsi e dei progetti, nonche' delle forme di collaborazione e partecipazione.

Testo vigente dal 23 novembre 1990

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art8 · fonte su Normattiva